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ZES zone economiche speciali

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ZES zone economiche speciali

Ci Piace condividere con voi quali sono i vantaggi del nuovo decreto che caratterizza la nuova Zona ZES 2024

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Di seguito , parte del decreto zona ZES dove la fonte è

 

IL MINISTRO PER GLI AFFARI EUROPEI, IL SUD, LE POLITICHE DI COESIONE E IL PNRR Raffaele Fitto

 

 

  1. Possono accedere al credito d’imposta tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato già operative o che si insediano nella ZES unica, in relazione all’acquisizione dei beni strumentali indicati nell’articolo 3, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, ammissibili alla deroga prevista dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e nelle zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.
  2. L’agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori dell’industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti, esclusi i settori del magazzinaggio e del supporto ai trasporti, e delle relative infrastrutture, della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, della banda larga nonché nei settori creditizio, finanziario e assicurativo.
  3. Ai fini dell’individuazione del settore di appartenenza si tiene conto del codice attività, compreso nella tabella ATECO 2024, indicato nel modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nella ZES unica di cui all’articolo 5, comma 2, riferibile alla struttura produttiva presso la quale è realizzato l’investimento oggetto dell’agevolazione richiesta.
  4. L’agevolazione, altresì, non si applica alle imprese che si trovano in stato di liquidazione o di scioglimento ed alle imprese in difficoltà come definite dall’articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.

Articolo 3

(Investimenti ammissibili)

  1. Sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all’articolo 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024, relativi all’acquisto, anche mediante

contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella ZES unica, nonché all’acquisto di terreni e all’acquisizione, alla realizzazione ovvero all’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti ed effettivamente utilizzati per l’esercizio dell’attività nella struttura produttiva di cui all’articolo 2, comma 4.

  1. Sono esclusi i beni autonomamente destinati alla vendita, come pure quelli trasformati o assemblati per l’ottenimento di prodotti destinati alla vendita nonché i materiali di consumo.
  2. Gli investimenti in beni immobili strumentali di cui al comma 1 sono agevolabili anche se riguardanti beni già utilizzati dal dante causa o da altri soggetti per lo svolgimento di un’attività economica, fermo restando quanto previsto dagli articoli 2, punti 49, 50 e 51, e 14 del regolamento (UE) n. 651/2014., del 17 giugno 2014.
  3. Ai fini della determinazione del momento in cui gli investimenti si considerano effettuati e del valore dei beni agevolabili si tiene conto delle disposizioni di cui agli articoli 109, commi 1 e 2, e 110 del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a prescindere dai principi contabili adottati.
  4. Il valore dei terreni e dei fabbricati ammessi all’agevolazione non può superare il 50 per cento del valore complessivo dell’investimento agevolato.
  5. Ai fini del presente decreto, sono agevolabili esclusivamente le acquisizioni avvenute tra soggetti tra i quali non debbono sussistere rapporti di controllo o di collegamento di cui all’articolo 2359 del Codice civile e, comunque, realizzate a condizioni di mercato.
  6. Fermo restando il limite complessivo di spesa di cui all’articolo 1, comma 2, il credito d’imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni indicati nel comma 1, nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni al netto delle spese di manutenzione.
  7. Non sono agevolabili i progetti di investimento il cui costo complessivo sia inferiore a 200.000 euro.

Articolo 4

(Misura del credito d’imposta)

  1. Il credito d’imposta è determinato nella misura massima per le grandi imprese consentita dalla vigente Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 e, in particolare:
  2. a) per gli investimenti realizzati nelle regioni Calabria, Campania, Puglia, con esclusione degli investimenti di cui alla lettera c), e Sicilia nella misura del 40% dei costi sostenuti in relazione agli investimenti ammissibili;
  3. b) per gli investimenti realizzati nelle regioni Basilicata, Molise e Sardegna, con esclusione degli investimenti di cui alla lettera c), nella misura del 30% dei costi sostenuti in relazione agli investimenti ammissibili;
  4. c) per gli investimenti realizzati nei territori individuati ai fini del sostegno del Fondo per una transizione giusta nelle regioni Puglia e Sardegna, nella misura massima, rispettivamente del 50% e del 40%, come indicato nella vigente Carta degli aiuti a finalità regionale;
  5. d) per gli investimenti realizzati nelle zone assistite della regione Abruzzo indicate dalla vigente Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 nella misura del 15% dei costi sostenuti in relazione agli investimenti ammissibili.
  6. Per i progetti di investimento con costi ammissibili non superiori a 50 milioni di euro, i massimali di cui al comma 1, lettere da a) a d), sono aumentate di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti percentuali per le piccole imprese.
  7. Per i grandi progetti di investimento con costi ammissibili superiori a 50 milioni di euro, come definiti al punto 19 (18) degli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, le intensità massime di aiuto per le grandi imprese si applicano anche alle piccole-medie imprese.
  8. Per i progetti di investimento con costi ammissibili superiori a 50 milioni di euro l’importo dell’aiuto deve essere calcolato secondo la metodologia dell’«importo di aiuto corretto» di cui all’articolo 2, punto 20, del regolamento (UE) n. 651/2014.
  9. Il credito d’imposta è riconosciuto nei limiti e alle condizioni previsti, in particolare, dall’articolo 14 del regolamento (UE) n. 651/2014.

Articolo 5

(Procedura di accesso)

  1. Per accedere al contributo sotto forma di credito d’imposta, i soggetti interessati comunicano all’Agenzia delle entrate, dal 12 giugno al 12 luglio 2024, l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2024 e quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2024.
  2. Ai fini di cui al comma 1, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate è approvato il modello di comunicazione, con le relative istruzioni, e sono definiti il contenuto e le modalità di trasmissione.
  3. Nello stesso periodo di cui al comma 1 è possibile:
  4. a) inviare una nuova comunicazione, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa. L’ultima comunicazione validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate;
  5. b) presentare la rinuncia integrale al credito d’imposta precedentemente comunicato, con le stesse modalità di cui al comma 2.
  6. Ai fini del rispetto del limite di spesa di cui all’articolo 1, comma 2, l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari al credito d’imposta richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni di cui al comma 1. Detta percentuale è ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa all’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti. Nel caso in cui l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti risulti inferiore al limite di spesa, la percentuale è pari al 100%.
  7. I soggetti che hanno validamente presentato la comunicazione di cui al comma 1 e hanno realizzato investimenti per un ammontare inferiore a quello ivi indicato comunicano all’Agenzia delle entrate, dal 3 febbraio 2025 al 14 marzo 2025, l’ammontare effettivo degli investimenti realizzati e il relativo credito d’imposta maturato, secondo le modalità stabilite con il provvedimento del Direttore della medesima Agenzia di cui al comma 2. Nel caso in cui la percentuale di cui al comma 4 risulti inferiore al 100%, in base alle comunicazioni ricevute, l’Agenzia delle entrate ridetermina la percentuale di

cui al comma 4 e la rende nota con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia, da emanare entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al primo periodo del presente comma.

  1. Con le comunicazioni di cui ai commi 1 e 5, le imprese devono dichiarare, ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l’eventuale fruizione di altri aiuti di Stato e di aiuti de minimis in relazione ai medesimi costi ammissibili oggetto della comunicazione e che il relativo cumulo non determina il superamento dell’intensità di aiuto più elevata, o dell’importo di aiuto più elevato, consentita dalla disciplina europea di riferimento.

Articolo 6

(Adempimenti relativi al Registro nazionale degli aiuti di Stato)

  1. In deroga all’articolo 1, comma 1, lettera q), del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 31 maggio 2017, n. 115, la registrazione del regime di aiuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato è effettuata dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze.
  2. L’Agenzia delle entrate provvede alla registrazione degli aiuti individuali nel Registro nazionale degli aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 10, comma 7, del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 31 maggio 2017, n. 115.

Articolo 7

(Modalità di fruizione)

  1. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento di cui all’articolo 5, comma 4 , e, comunque, non prima della data di realizzazione dell’investimento. Il maggior credito risultante a seguito della rideterminazione della percentuale ai sensi del comma 5 dell’articolo 5 è utilizzabile a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento di cui al medesimo comma 5. Fermo restando quanto previsto dal primo periodo, relativamente alle comunicazioni per le quali l’ammontare del credito d’imposta fruibile sia superiore a 150.000 euro il credito è utilizzabile in esito alle verifiche previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. L’Agenzia delle entrate comunica l’autorizzazione all’utilizzo del credito d’imposta qualora non sussistano motivi ostativi.
  2. L’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l’importo fruibile, determinato ai sensi dell’articolo 5 del presente decreto, pena lo scarto dell’operazione di versamento, e l’importo maturato in relazione agli investimenti realizzati al momento della compensazione.
  3. Al credito d’imposta non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
  4. Il credito d’imposta di cui al presente decreto deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale lo stesso è riconosciuto e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo.
  5. Le risorse finanziarie di cui all’articolo 1, comma 2, del presente decreto stanziate sul pertinente capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze sono versate sulla contabilità speciale n. 1778, rubricata «Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio», per la regolazione contabile delle compensazioni effettuate ai sensi del presente decreto.
  6. Il credito d’imposta è cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento e fermo restando il rispetto della condizione di cui all’articolo 14, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione.
  7. Il credito d’imposta è cumulabile, nei limiti delle spese effettivamente sostenute, con altre misure agevolative, che non siano qualificabili come aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, fermo restando quanto previsto dall’articolo 38, comma 18, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56.
  8. Se i beni oggetto dell’agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito d’imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione.
  9. Se, entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione, il credito d’imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti.
  10. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria, le disposizioni di cui al comma 9 si applicano anche se non viene esercitato il riscatto.
  11. Le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nella ZES unica, per almeno cinque anni dopo il completamento dell’investimento medesimo. L’inosservanza del predetto obbligo determina la decadenza dai benefici goduti.
  12. Il credito d’imposta indebitamente utilizzato rispetto all’importo rideterminato secondo le disposizioni dei commi da 1 a 11 del presente articolo è restituito mediante versamento da eseguire entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verificano le ipotesi ivi indicate.
  13. L’impresa beneficiaria decade, altresì, dal credito d’imposta in caso di accertamento dell’insussistenza di uno dei requisiti previsti ovvero qualora la documentazione presentata contenga elementi non veritieri o risultino false le dichiarazioni rese.
  14. Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Nell’assunzione di tale incarico, il revisore legale dei conti o la società di revisione legale dei conti osservano i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell’articolo 10 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010 e, in attesa della loro adozione, quelli previsti dal codice etico dell’International Federation of Accountants (IFAC).

Articolo 8

(Controlli)

  1. Ai fini delle attività di controllo in relazione agli investimenti effettuati, l’Amministrazione finanziaria applica gli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Qualora il credito d’imposta sia in tutto o in parte indebito, sono irrogate le sanzioni di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e applicati gli interessi dovuti ai sensi delle norme vigenti. Per il recupero del credito d’imposta indebito l’Agenzia delle entrate provvede con atto di recupero di cui all’articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
  2. Qualora nell’ambito delle attività di controllo svolte dall’Amministrazione finanziaria si rendano necessarie valutazioni di carattere tecnico in ordine all’ammissibilità di specifiche attività o progetti, la Struttura di missione ZES di cui all’articolo 10 del citato decreto – legge 19 settembre 2023, n. 124 assicura, per gli ambiti di competenza, il supporto necessario all’Amministrazione finanziaria, nell’ambito delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR